Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1956 al 16 dicembre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la meta' della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-05-29;500~art1 · fonte del testo