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I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica. La quantita' di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi e' consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, piu' vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:
- a)per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;
- b)per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media. I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avra' emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 31 luglio 2010
