Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Alle concessioni di terreni incolti od insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto a seguito di accordo delle parti intervenuto avanti la Commissione, a norma dell'art. 5, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 597, si applicano tutte le disposizioni relative alle concessioni per decreto prefettizio di terreni incolti e insufficientemente coltivati, e contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art10 · fonte del testo