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Il decreto prefettizio di concessione ha carattere definitivo. Contro il decreto prefettizio di determinazione dell'indennita' le parti possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. Contro il decreto di rigetto dell'istanza di concessione e' ammesso ricorso solo da parte dell'ispettore agrario compartimentale, al Ministro per l'agricoltura e le foreste nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. Il decreto del Ministro che, sulla base degli atti acquisiti, eventualmente integrati da accertamenti tecnici disposti di ufficio nei riguardi dei terreni richiesti, accolga in tutto o in parte il ricorso, stabilisce la durata della concessione, la superficie concessa e i termini entro i quali devono avvenire rispettivamente la immissione in possesso e l'inizio della coltivazione dei terreni concessi, demanda all'Ispettorato agrario provinciale la formulazione del disciplinare della concessione e rinvia al prefetto, che provvede con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, la determinazione dell'indennita' da corrispondere allo avente diritto e del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.
Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
