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L'istanza per la proroga della concessione per l'impianto di colture legnose ed arboree, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e' presentata al prefetto della provincia, e su di essa esprime il suo parere la Commissione di cui all'art. 1 della presente legge. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4.

Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art6 · fonte del testo