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Le inadempienze previste dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, sono denunciate con ricorso al prefetto della provincia, il quale decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 1 della presente legge. Contro il decreto prefettizio che pronuncia la decadenza dalla concessione e' ammesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che la decadenza sia stata pronunciata per il non avvenuto pagamento della indennita'.

Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art7 · fonte del testo