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Le istanze pendenti innanzi alle Commissioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative ed integrative, nonche' gli atti relativi ad affari in corso di trattazione presso le stesse Commissioni sono trasmessi di ufficio ai prefetti delle rispettive province che provvedono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
