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Per le ferrovie ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, la somma effettivamente necessaria per i lavori relativi agli impianti fissi sara' determinata con dedizione non soltanto dei valori di ricupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione, ma anche del valore di ricupero delle aree e dei fabbricati da abbandonare per la esecuzione di previste varianti di tracciato.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1130~art1 · fonte del testo