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Lavoro
Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Legge 30 luglio 1973, n. 484
- Aggiornato al
- 27 novembre 1988
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1(Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859)
- Art. 2(Retribuzione pensionabile)
- Art. 3(Riconoscimento dei periodi di servizio militare)
- Art. 4(Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare)
- Art. 5(Esclusione, dal computo previdenziale dei servizi militari già riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341)
- Art. 6(Riscatto previdenziale dei periodi di corso legale di laurea)
- Art. 7(Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali)
- Art. 8(Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti)
- Art. 9(Riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1965, n. 859)
- Art. 10(Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859)
- Art. 11(Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero)
- Art. 12(Esclusione della prosecuzione volontaria per periodi già coperti da assicurazione)
- Art. 13(Riconoscimento dei periodi di servizio prestati con iscrizione a Fondi di previdenza aziendali)
- Art. 14(Riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge)
- Art. 15(Adeguamento periodico delle pensioni). 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
- Art. 16(Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo coperti da assicurazione generale obbligatoria)
- Art. 17(Entrata in vigore)
