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Il personale di cui agli articoli 1 e 2 che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze delle Amministrazioni statali, puo' riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalita' stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Testo in vigore dal 14 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-27;550~art3 · fonte del testo