Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 838/1988

    Questione inammissibile
    21 luglio 1988

    Sono rimesse alla discrezionalità del legislatore la determinazione delle modalità e dei tempi del ricongiungimento ai fini pensionistici, di periodi di servizio prestati presso amministrazioni ed enti diversi, nonché la parificazione graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori, risultando alcuni di detti periodi privi di copertura previdenziale. Parificazione graduale che è tanto più ragionevole quanto più gli interventi perequativi comportano aggravi di bilancio dello Stato. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, R.D.L. 30 dicembre 1937 n. 2411, convertito in L. 17 maggio 1938 n. 886, dell'art. 1, secondo comma, L. 27 giugno 1961 n. 550, dell'art. 1 L. 22 giugno 1954 n. 523, dell'art. 113 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, dell'art. 67, lett. f), R.D. 3 marzo 1938 n. 680, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra dipendenti dello Stato, a seconda che cessino dall'impiego come civili o come militari e all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di retribuzione differita e proporzionata alla qualità e quantità di lavoro.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 113 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 1 Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1965 al 9 ottobre 2010. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940. La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-06-27;550~art1 · fonte del testo