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L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi. L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:

  • a)riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;
  • b)effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
  • c)assumere, da solo ed in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di successive alienazioni;
  • d)riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
  • e)concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria degli effetti di cui alla precedente lettera d);
  • f)concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 035; In sostituzione ed a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma, precedente, ed anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contribuiti a titolo definitivo aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa, a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle leggi indicate dal medesimo primo comma.

Testo in vigore dal 26 maggio 1962 al 14 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;265~art2 · fonte su Normattiva