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L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi. L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:

  • a)riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;
  • b)effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;
  • c)assumere, da solo ed in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di successive alienazioni;
  • d)riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;1
  • e)concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria degli effetti di cui alla precedente lettera d);1
  • f)concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 035; In sostituzione ed a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma, precedente, ed anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contribuiti a titolo definitivo aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa, a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle leggi indicate dal medesimo primo comma.8
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 febbraio 1967, n. 131

1

La L. 28 febbraio 1967, n. 131, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che " I riscontri e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero."

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

8

Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha disposto (con l'art. 161, comma 1) che e' abrogata la legge 20 aprile 1962, n. 265.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 7 marzo 1994

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