Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Tra le societa' considerate nel terzo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le societa' cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano, purche':
tolto: a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano lavoratori manuali;
tolto: b) la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle associazioni delle medesime, non ecceda la possibilita' d'impiego della capacita' lavorativa propria e della famiglia;
tolto: c) le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi della mutualita' previsti dall'art. 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2377~art1 · fonte del testo