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Tra le societa' considerate nel terzo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le societa' cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano, purche':
- a)i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano lavoratori manuali;
- b)la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle associazioni delle medesime, non ecceda la possibilita' d'impiego della capacita' lavorativa propria e della famiglia;
- c)le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi della mutualita' previsti dall'art. 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
