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Tra le societa' considerate nel terzo comma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le societa' cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano, purche':

  • a)i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano lavoratori manuali;
  • b)la quota ideale di terra di ciascun lavoratore socio delle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle associazioni delle medesime, non ecceda la possibilita' d'impiego della capacita' lavorativa propria e della famiglia;
  • c)le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi della mutualita' previsti dall'art. 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2377~art1 · fonte del testo