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Previo accordo tra gli enti di riforma interessati, i terreni espropriati da un ente nel proprio comprensorio possono dallo stesso ente essere permutati anche con terreni che al momento della stipulazione appartengono all'espropriato nel comprensorio di un altro ente, I terreni acquisiti con tali permute devono, pero', essere immediatamente ceduti dall'ente permutante all'altro ente nei comprensorio del quale gli stessi terreni sono situati, e il relativo importo deve essere impiegato dall'ente che l'ha percepito nel piu' breve termine possibile e comunque nello stesso esercizio finanziario, nell'acquisto di altri terreni da assegnarsi ai contadini, secondo le norme dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-20;2377~art6 · fonte del testo