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Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti indicati nel terzo comma dello articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono autorizzati a provvedere - d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, e secondo le prescrizioni dei piani di zona di cui alla, legge n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione - al finanziamento o alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi, con rivalsa nei confronti dei Comuni, fatte sempre salve, per quanto attiene ai piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 10 della stessa legge. I contributi statali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, concessi ai predetti enti per la costruzione di alloggi, possono essere parzialmente utilizzati anche per l'attuazione delle opere di urbanizzazione. La rivalsa nei confronti dei Comuni avviene, in tal caso, al netto dei detti contributi. Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della presente legge, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione nonche' gli spazi per il verde attrezzato. Con apposite convenzioni fra gli enti e i Comuni interessati saranno stabiliti i termini e le modalita' per quanto riguarda il finanziamento, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la rivalsa di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
