I Comuni ed i Consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma, del successivo articolo 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari. Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennita' di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili. Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

  • a)dallo Stato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
  • b)dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari
  • c)dall'I.N.A.-Casa;
  • d)dalle Societa' cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
  • e)dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
  • f)dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro. Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entita' delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno. 3 6 7 8 9
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 ottobre 1971, n. 865

3

La L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha disposto (con l'art. 35 comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo."

L. 17 febbraio 1992, n. 179

6

La L. 17 febbraio 1992, n. 179, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, commi 2 e 3) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.

L. 23 dicembre 1996, n. 662

7

La L. 23 dicembre 1996, n. 662, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 63) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.

L. 30 aprile 1999, n. 136

8

La L. 30 aprile 1999, n. 136, nel modificare l'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, commi 3, 4 e 5) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.

9

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 nel modificare l'art. 7, comma 4 della L. 30 aprile 1999, n.136 che a sua volta ha modificato l'art. 35, comma 11 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 39, comma 14-quinquies) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 28/2000

    Questione inammissibile
    4 febbraio 2000

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, settimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, denunciato in quanto, commisurando il corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, al costo sostenuto dal Comune per la loro acquisizione, fa si' che, nei casi (come quello di specie) in cui tale costo, per effetto delle norme applicabili all'epoca in materia di espropriazioni - prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) - corrisponda all'importo - pari al valore di mercato delle aree - dell'indennità versata in precedenza dal Comune ai proprietari espropriati, la concessione del diritto di superficie avvenga, ingiustificatamente, alle stesse condizioni previste per gli altri assegnatari e per gli acquirenti in regime di mercato libero, a cui le stesse aree vengono concesse o, rispettivamente, trasferite, in proprietà. La Corte d'appello rimettente ha infatti omesso del tutto di valutare gli effetti operati sulla norma impugnata dalle disposizioni - anteriori alla ordinanza di rinvio - contenute nell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in particolare nei comma 61 e 63), ed ha inoltre tralasciato di considerare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la portata della clausola della convenzione stipulata il 21 giugno 1985, con rogito notarile, tra la appellante Cooperativa edilizia S. Cristoforo e il Comune di Ragusa, "ad integrazione ed in sanatoria dell'anticipato affidamento del terreno", circa le somme che la Cooperativa si era obbligata a corrispondere per la concessione del diritto di superficie. E tali rilievi sono preliminari e assorbenti anche rispetto a quello, pure prospettabile in base alle ulteriori modifiche che le predette disposizioni hanno poi ancora subito, attraverso la integrazione delle facoltà di chi aveva ottenuto la concessione del diritto di superficie disposta dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 31, commi 45-50).

    Art. 3 cost. · Art. 10 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 35 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 22/1965

    Illegittimità dichiarata
    9 aprile 1965

    riunite le tre cause di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo com…

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 9 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art10 · fonte su Normattiva