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Ferma restando la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, per le aree delle quali e' autorizzata l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, o che non siano comprese nei piani di zona adottati ai sensi della legge anzidetta e gia' approvati ed operanti, la dichiarazione di pubblica utilita' degli edifici, delle opere e degli impianti di competenza della Gestione case per i lavoratori e' fatta dal prefetto della Provincia nella quale le costruzioni debbono essere eseguite. Per gli altri enti indicati nei precedenti articoli, la dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi delle vigenti disposizioni e' implicita nella approvazione dei progetti. Le opere necessarie per l'esecuzione delle costruzioni di cui al precedente comma sono considerate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'occupazione delle aree delle quali e' chiesta l'espropriazione. Per i casi previsti dal presente articolo, la misura dell'indennita' di espropriazione e' determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, l'approvazione dei progetti e' demandata all'esclusiva competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, i quali provvedono, sentiti, senza limiti di valore, i rispettivi Comitati tecnico-amministrativi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
