I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per giustificati motivi l'efficacia dei piani puo', su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni. L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti. La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneita' preveduta dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645. Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.

Testo vigente dal 30 aprile 1962

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 263/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    È manifestamente infondata, in quanto gia` risolta nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto dell'art. 11, primo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 9 della l. 18 aprile 1962, n. 167, denunziato - in riferimento all'art. 42 Cost. - nella parte in cui non si prevede che l'autorita` espropriante fissi il termine per l'inizio e il compimento dei lavori, ai fini della esecuzione delle opere comprese nei piani di edilizia economico-popolare. - cfr. S. n. 355/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 22/1965

    Illegittimità dichiarata
    9 aprile 1965

    riunite le tre cause di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo com…

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 9 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art9 · fonte su Normattiva