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Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione. Tale contribuito e' elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici. Lo stesso contributo e' elevato rispettivamente ai 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali e' obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempreche' il fabbricato preesistente non fosse gia' stato costruito secondo le predette norme. Qualora, il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi e corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010

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