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L'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e' modificato come appresso: "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a, carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa. di guerra. "I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna, agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai Comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovra' risultare da apposito verbale, sara' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza, in rappresentanza del Demanio dello Stato. "L'assegnazione di tali alloggi e' fatta dagli enti e con le modalita' indicati agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. "L'ordine di precedenza dell'assegnazione e' stabilito in relazione alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:

  • a)gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovandosi in campi profughi, i senza tetto a causa di eventi bellici gia' residenti nel Comune e coloro che occupano fabbricati danneggiati da eventi bellici impedendone la riparazione, qualora il proprietario si impegni a eseguire i lavori entro i termini che saranno fissati dal Genio civile, pena la decadenza del diritto al contributo;
  • b)i profughi dai territori passati per effetto dei. Trattati di pace sotto la sovranita' straniera;
  • c)i funzionari dello Stato e di altri enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilita' di alloggio per se' o per la propria famiglia;
  • d)i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti. "Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione. "La quota, di canone costituita dagli interessi e' versata al Tesoro dello Stato. "Il canone che gli assegnatari devono corrispondere e' determinato dal Ministero dei lavori pubblici. "Gli immobili restano di proprieta' dello Stato. Gli enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilita' separata".3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1° ottobre 1951, n. 1141

3

La L. 1° ottobre 1951, n. 1141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' sostituito il termine del 30 giugno 1952."

Testo in vigore dal 25 novembre 1951 al 11 maggio 1957

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 25 novembre 1951.

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La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1° ottobre 1951, n. 1141

    La L. 1° ottobre 1951, n. 1141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e' sostituito il termine del 30 giugno 1952."

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art10 · fonte del testo