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La ricostruzione e' effettuata sull'area del fabbricato distrutto, salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite nel regolamento edilizio del Comune, nell'attuazione dei piani regolatori e di ricostruzione, o da ragioni di carattere tecnico, igienico, economico e sociale o quando la ricostruzione in area diversa arrechi miglioramenti al fabbricato ovvero al centro urbano, previo, in ogni caso, l'accertamento dell'Ufficio del genio civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art3 · fonte del testo