Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 47 — Condominio per quote divise

Nel caso di condominio per quote divise, ciascun proprietario puo' presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza. Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purche' il condominio non abbia fatta analoga richiesta, puo', nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo. Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all'art. 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409, non possa essere effettuata in sito, ciascun proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune della parte di fabbricato o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprieta' coattiva. Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art47 · fonte del testo