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I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto aia, spesa ammissibile a norma del successivo art. 5 per la ricostruzione dei fabbricati e di unita' immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo. Nei Comuni non capoluogo di provincia e' ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma, comunque non inferiore alla meta' del fabbricato distrutto. In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sara' concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purche' questa, avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 11 maggio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art4 · fonte del testo