Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto aia, spesa ammissibile a norma del successivo art. 5 per la ricostruzione dei fabbricati e di unita' immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo. Nei Comuni non capoluogo di provincia e' ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma, comunque non inferiore alla meta' del fabbricato distrutto. In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sara' concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purche' questa, avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955.10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1957, n. 222

10

La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 1) che "Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968."

Testo in vigore dal 11 maggio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 11 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1957, n. 222

    La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 1) che "Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art4 · fonte del testo