Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010. 169 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. I contributi di cui all'art. 1 della, presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'art. 2 dall'Ufficio del genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici. E' consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'art. 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art7 · fonte del testo