Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprieta' dell'area. E' ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261. Gli Uffici del genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art6 · fonte del testo