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I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilita' non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sara' determinato dalle competenti commissioni mandamentali.
Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010
