Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilita' non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sara' determinato dalle competenti commissioni mandamentali.

Testo in vigore dal 19 luglio 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;409~art8 · fonte del testo