A decorrere dal 1 luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:
- a)l'accasermamento dei vigili del fuoco;
- b)gli Uffici di leva;
- c)gli Archivi di Stato.
Testo vigente dal 30 settembre 1960
