A decorrere dal 1 luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

  • a)l'accasermamento dei vigili del fuoco;
  • b)gli Uffici di leva;
  • c)gli Archivi di Stato.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art2 · fonte su Normattiva