Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1, lettera b), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettiva mente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprieta' delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art3 · fonte su Normattiva