Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "Nei regolamenti potranno essere altresi' previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano piu' di tre vani oltre i servizi".

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art25 · fonte su Normattiva