Con inizio dell'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 30, richiamata dalla legge 30 luglio 1959, numero 558, deve essere in misura non inferiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, per i Comuni e per le Provincie. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla meta' di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art28 · fonte su Normattiva