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I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli. A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito. Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma e' di un triennio per le Provincie ed i Comuni capoluogo di Provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine e' di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 4 agosto 1965
