[1]Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilita' dell'unita' poderale, il vincolo puo' essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute Circostanze il fondo risulti divisibile in piu' unita' fondiarie organiche.

[2]Sulla rimozione del vincolo decide l'autorita' giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

[3]Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unita' poderale.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 3 giugno l940-XVIII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel

[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078~art10 · fonte del testo