[1]Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.

[2]In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078~art2 · fonte del testo