Art. 2
[1]Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.
[2]In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.
Testo vigente dal 13 agosto 1940
