Art. 9
[1]In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avra' per oggetto l'intera unita' poderale.
[2]Le pertinenze dell'unita' poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.
[3]Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore puo', con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esignze della produzione con l'interesse del creditore.
Testo vigente dal 13 agosto 1940
