[1]In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avra' per oggetto l'intera unita' poderale.

[2]Le pertinenze dell'unita' poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.

[3]Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore puo', con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esignze della produzione con l'interesse del creditore.

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078~art9 · fonte del testo