[1]Nel caso di morte del titolare dell'unita' poderale, essa e' assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ed uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.

[2]Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unita' poderale con le modalita' concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorita' giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.

[3]In caso di disaccordo tra i decide l'autorita' giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorita' giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, puo' anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.

[4]Chiunque degli interessati puo' chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unita' poderale, con le modalita' di cui al comma 2° del presente articolo.

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1985

    Questione infondata
    17 aprile 1985

    Va ribadito che la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione". Ed il procedimento in camera di consiglio previsto in tema di riforma fondiaria per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto, consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale, considerato nelle sue componenti essenziali senza che vi sia differenza di trattamento tra istante e resistente. Risulta infatti anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in quanto le parti debbono essere sentite, e ciò postula che il giudice debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli interessati e disporre eventuali integrazioni. Riguardo poi all'attività probatoria, questa non è totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensì soltanto limitata a quei mezzi di prova comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale, del tutto congrui in relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per l'individuazione del soggetto più idoneo alla successione o al subingresso. È inoltre incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un difensore, in quanto ciò risponde ad un principio generale. Infine, risulta assicurata la facoltà di impugnazione dal momento che avverso il provvedimento del tribunale è consentito il reclamo alla Corte d'appello, la cui decisione è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Quanto alla determinazione del contenuto dell'attività istruttoria, essa è operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che esclude qualsiasi lesione del principio di eguaglianza. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto. - S. nn. 122/1966; 22/1973; 119/1974; 202/1975; 172/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 5 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori · Art. 6 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078~art5 · fonte del testo