Art. 8
La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi e' considerata come operazione di credito agrario di miglioramento, salvo per quanto riguarda il concorso statale negli interessi che non e' concedibile e salva l'applicazione dei privilegi tributari ai soli mutui che vengono contratti con istituti i quali fruiscono di tali agevolazioni.
Testo vigente dal 13 agosto 1940
