[1]I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredita' e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatati dell'unita' poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.

[2]Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore, a 10 anni ed e' garantito da ipoteca legale sul fondo.

[3]Se l'assegnatario o gli assegnatari, non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.

Testo vigente dal 13 agosto 1940

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1985

    Questione infondata
    17 aprile 1985

    Va ribadito che la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione". Ed il procedimento in camera di consiglio previsto in tema di riforma fondiaria per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto, consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale, considerato nelle sue componenti essenziali senza che vi sia differenza di trattamento tra istante e resistente. Risulta infatti anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in quanto le parti debbono essere sentite, e ciò postula che il giudice debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli interessati e disporre eventuali integrazioni. Riguardo poi all'attività probatoria, questa non è totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensì soltanto limitata a quei mezzi di prova comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale, del tutto congrui in relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per l'individuazione del soggetto più idoneo alla successione o al subingresso. È inoltre incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un difensore, in quanto ciò risponde ad un principio generale. Infine, risulta assicurata la facoltà di impugnazione dal momento che avverso il provvedimento del tribunale è consentito il reclamo alla Corte d'appello, la cui decisione è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Quanto alla determinazione del contenuto dell'attività istruttoria, essa è operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che esclude qualsiasi lesione del principio di eguaglianza. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto. - S. nn. 122/1966; 22/1973; 119/1974; 202/1975; 172/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 5 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori · Art. 6 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1940-06-03;1078~art6 · fonte del testo