Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' autorizzata, a favore del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, una ulteriore anticipazione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, da destinare soprattutto alla concessione di mutui ai proprietari dei natanti di cui all'art. 1 della presente legge per i fini di cui alle lettere b), d), f), ed h) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. L'esercizio del credito peschereccio per i finanziamenti di cui sopra e per quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' effettuato anche dalla Fondazione assistenza rifornimenti pesca (F.A.R.P.).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;281~art5 · fonte del testo