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Le modalita' ed entita' delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Testo in vigore dal 13 luglio 2000 al 20 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:2000-06-22;193~art4 · fonte su Normattiva