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La graduatoria, di cui all'articolo 5, e' ad esaurimento. Ai fini della nomina in ruolo e' riservata agli iscritti in graduatoria in ogni anno scolastico a partire dall'anno scolastico 1967-1968, la meta' dei posti, vacanti e disponibili nel ruolo magistrale speciale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, conferibili per concorso a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574. Le nomine in ruolo sono disposte direttamente per la qualifica di ordinario e con iscrizione nella prima classe di stipendio della qualifica stessa, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;469~art6 · fonte del testo