Articolo abrogato dalla l. 24 settembre 1971, n. 820.
Abrogato dal 29 ottobre 1971
Articolo abrogato dalla l. 24 settembre 1971, n. 820.
Abrogato dal 29 ottobre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1966 al 29 ottobre 1971. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni. Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1 ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-25;574~art1 · fonte del testo