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In ogni Provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti inscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli inscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sara' riunito a quello della Provincia finitima che sara' indicata dal Consiglio superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art1 · fonte del testo