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In ogni Provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti inscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli inscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sara' riunito a quello della Provincia finitima che sara' indicata dal Consiglio superiore di sanita'.
Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
