Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1923 al 16 dicembre 2009. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per l'inscrizione nell'albo e' necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.
tolto: Possono essere inscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.
tolto: Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, quando con tale Stato estero il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale sulla base della assoluta reciprocita' di trattamento per i cittadini diplomati in Italia.
tolto: Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili o che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.
tolto: Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art2 · fonte del testo