Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1910 al 21 maggio 1921. Leggi il testo vigente →

La inscrizione in ciascun albo e' subordinata al pagamento da parte degli inscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potra' eccedere le L. 25.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 21 maggio 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art5 · fonte del testo