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Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sara' composto di cinque membri, se gli inscritti nell'albo non sono piu' di trenta, e di sette membri se gli inscritti superano quel numero.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 30 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art6 · fonte del testo