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Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sara' composto di cinque membri, se gli inscritti nell'albo non sono piu' di trenta, e di sette membri se gli inscritti superano quel numero.
Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 30 gennaio 1924
