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[1]((Ciascuno degli Ordini provinciali elegge al principio di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1924, fra i propri componenti, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, il proprio Consiglio amministrativo, che sara' composto di cinque membri, se gli inscritti nell'albo non sono piu' di trenta, e di sette membri, se gli inscritti supereranno quel numero.
[2]Il ricorso contro la validita' delle operazioni elettorali, che compete ad ogni iscritto nell'albo, deve essere presentato, entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione, al Ministro dell'interno, che provvedera' con suo decreto.
[3]Gli attuali componenti i Consigli amministrativi di tutti gli Ordini dei sanitari scadranno dalla carica col 31 dicembre 1923)).
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009
