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[1]Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine e' ammesso ricorso all'adunanza generale dell'Ordine stesso.

[2]Contro la decisione dell'adunanza generale per le materie contemplate sotto le lettere a e c del precedente articolo e' ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 19 luglio 1910 al 30 gennaio 1924

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urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455~art9 · fonte del testo